Art. 4.
(Modifica all'articolo 609-bis del codice penale, concernente il reato di violenza sessuale).

      1. Il primo comma dell'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Chiunque costringe taluno a compiere o subire atti sessuali senza il suo consenso, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».